30 Giugno 2017

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pubblica, sul proprio sito, il pronto ordini n. 163/2017, con il quale risponde al quesito sollevato dall’Ordine di Torino che chiedeva di sapere se l’Ordine, nel ricevere le istanze di disponibilità degli iscritti a eseguire le operazioni di vendita ex art. 179 ter Disp.att. c.p.c., sia tenuto a verificare o valutare il possesso dei requisiti di professionalità previsti dallo stesso articolo 179 ter. Il Cndcec specifica subito che il citato articolo è la norma di riferimento per quanto riguarda i criteri di formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di immobili a seguito di espropriazione.   Lo stesso articolo è stato, però, modificato di recente dal Dl n. 59/2016, convertito dalla Legge n. 119/2016, che ha introdotto alcuni obblighi da rispettare circa i criteri da impiegare per la formazione dell’elenco dei professionisti, che provvedono alle operazioni di vendita, istituito presso ciascun Tribunale. Un successivo decreto del ministero della Giustizia dovrà delineare il percorso formativo degli iscritti all’elenco. Anche dopo l’emanazione di questo provvedimento, di natura non regolamentare, però, la legge n. 119/2016 ha previsto che, per i successivi 12 mesi, le operazioni di vendita continueranno ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco generale di cui al citato art. 179 ter, formato dal Presidente del Tribunale sulla base degli elenchi provvisori trasmessi dai Consigli dell’Ordine dei Commercialisti, Avvocati e dal Consiglio Notarile distrettuale, con cadenza triennale. La nuova disciplina delineata dalla legge 119/2016, dunque, entrerà in vigore dopo dodici mesi dall’emanazione di citato decreto e, fino a quel momento, per le operazioni di vendita occorrerà fare riferimento ai professionisti iscritti nell’elenco generale tenuto dal presidente del Tribunale in base all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal DL 59/2016.

Previgente formulazione dell’articolo 179 ancora in vigore

In base alla normativa ancora in vigore, il Consiglio dell’Ordine dei commercialisti comunica ogni triennio al presidente del Tribunale l’elenco formato sulla base delle disponibilità acquisite a livello territoriale tra gli iscritti all’albo. All’elenco formato dal Consiglio vanno allegate le schede redatte e sottoscritte da ciascun professionista, in cui vanno indicate le esperienze maturate nello svolgimento delle procedure esecutive ordinarie o concorsuali, che verranno inviate in copia ai giudici dell’esecuzione dal presidente del Tribunale, con i nominativi dei professionisti disponibili ad assumere tali incarichi, predisposto da quest’ultimo. Alla luce di questa procedura, specifica il Cndcec nel pronto ordini n. 163/2017, il il ruolo svolto dal Consiglio dell’Ordine risulta limitato, in quanto funzionale solo a raccogliere le disponibilità tra i propri iscritti e, successivamente, a trasmettere i dati stessi al Presidente del Tribunale. Il Consiglio dell’Ordine, pertanto, non esercita alcuna verifica né alcuna valutazione sul possesso dei requisiti di professionalità richiesti dal citato articolo 179 ter, essendo il suo ruolo limitato a formare l’elenco provvisorio degli iscritti disponibili e inviarlo, insieme alle schede informative, al Tribunale. Ne deriva che il Consiglio dell’Ordine sarà tenuto esclusivamente a verificare, al momento della domanda, la sussistenza da parte del richiedente del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione all’Albo.

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Modificato: 30 Giugno 2017