20 Aprile 2018

Con il documento pubblicato ieri, CNDCEC e FNC analizzano il regime transitorio della disciplina civilistica e fiscale degli enti del Terzo settore (ETS). Sotto il profilo fiscale, viene osservato che la fiscalità degli ETS è stata disegnata tenendo conto non solo della qualificazione fiscale di ente commerciale o non commerciale (artt. 79, 84 e 85 del DLgs. 117/2017, rispettivamente per tutti gli ETS e specificamente per le ODV e le APS), ma anche degli specifici modelli organizzativi adottati e, quindi, delle diverse tipologie di ente (ETS generico, ODV, APS, ente filantropico o impresa sociale) rappresentate all’interno del RUNTS. Le relative disposizioni normative sono contenute nel Titolo X del DLgs. 117/2017. In linea generale, salvo specifiche deroghe, l’efficacia normativa delle citate disposizioni fiscali è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nonché all’operatività del RUNTS. Il documento in commento rileva che il percorso fiscale della riforma è caratterizzato da un’importante fase transitoria che interesserà non solo quanti intendono iscriversi al RUNTS, ma anche quei soggetti che non diventeranno ETS, ma che vedranno comunque in parte modificata e/o abrogata la disciplina fiscale di riferimento, previgente all’entrata in vigore del Codice del Terzo settore. È il caso, ad esempio, degli effetti dell’art. 89 comma 4 del DLgs. 117/2017, che interviene sul comma 3 dell’art. 148 del TUIR. Per le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non saranno più decommercializzate le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (si veda “Nuove regole fiscali per le associazioni assistenziali solo con l’operatività del RUNTS” del 14 febbraio 2018). Fermo restando che le modifiche e le abrogazioni apportate ai regimi fiscali previgenti al DLgs. 117/2017 saranno efficaci dal momento di piena applicazione del sistema fiscale disegnato dalla riforma, il documento in commento svolge alcune considerazioni in ordine alle valutazioni che gli enti no profit devono effettuare nei mesi che precedono la “messa a regime” della riforma, con la conseguente possibilità di iscriversi al RUNTS. Viene quindi rilevato che le qualifiche di ODV e di APS, nonché uno specifico regime fiscale agevolato, potranno essere conservate, a regime, solo dalle ODV e APS iscritte nelle apposite sezioni speciali del RUNTS. Si osserva, inoltre, che la prossima abrogazione del “regime ONLUS” impone a questi soggetti di effettuare alcune valutazioni in merito all’opportunità di iscriversi al RUNTS e, quindi, a quale specifica sezione del registro eventualmente iscriversi, tenuto conto della propria tipologia di attività, nonché dei modelli organizzativi adottati.
Per le ONLUS rileva l’iscrizione al RUNTS
Le ONLUS che decideranno di non iscriversi al RUNTS non potranno accedere ai vantaggi fiscali, né alle altre misure agevolative previste dal DLgs. 117/2017. Dal punto di vista tributario, gli enti che effettueranno questo tipo di scelta potranno unicamente applicare le norme del TUIR in materia di enti non commerciali, che non sono state oggetto di abrogazione. Inoltre, in caso di mancata iscrizione al RUNTS, la perdita della qualifica di ONLUS (conseguente all’abrogazione del relativo regime) determinerà l’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità. Mentre, per espressa previsione normativa, la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito di iscrizione al RUNTS, non costituirà un’ipotesi di scioglimento dell’ente e non comporterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 101 comma 8 del DLgs. 117/2017). Viene, altresì, evidenziato che, nell’eventuale scelta della sezione del RUNTS nell’ambito della quale iscriversi, una ONLUS deve considerare che se svolge l’attività istituzionale a titolo prevalentemente gratuito (o con copertura dei costi effettivi), potrà qualificarsi come ETS non commerciale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del DLgs. 117/2017, mentre se l’attività viene svolta a fronte del pagamento di corrispettivi che superano i costi effettivi (fermo restando il rispetto dei requisiti dell’assenza di scopo di lucro e delle finalità solidaristiche), l’ente potrà considerare la possibilità di iscriversi come impresa sociale, beneficiando in tal caso (ex art. 18 del DLgs. n. 112/2017) della detassazione degli utili effettivamente reinvestiti nell’attività d’impresa di interesse generale.

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Modificato: 20 Aprile 2018