28 Aprile 2017

Il DL 24.4.2017 n. 50 (“manovra correttiva”) interviene sulla disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI), ex art. 55-bis del TUIR, regolando il trattamento fiscale degli utili maturati in vigenza dell’opzione IRI in sede di uscita dal regime. Viene, infatti, previsto che, in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito di cessazione dell’attività:

  • la distribuzione di riserve formate con utili IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tale imposta, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci;
  • ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.
    In sostanza, al fine di evitare la doppia imposizione degli utili già assoggettati ad IRI, che si verrebbe a creare in quanto i medesimi non potrebbero essere portati in deduzione dal reddito d’impresa per effetto della fuoriuscita dell’opzione, il legislatore ha previsto il riconoscimento, per il soggetto percettore, di un credito d’imposta garantendo così la simmetria impositiva tra la società e i soci (o l’imprenditore).

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Modificato: 28 Aprile 2017