30 Giugno 2017

In considerazione della partecipazione di diritto all’Assemblea di tutti i sindaci dell’ambito provinciale, anche di quelli dei Comuni al di sotto di 15mila abitanti cui si applica per l’art. 14, co. 1, lett. f) una trasparenza semplificata, resta ferma per questi ultimi la disciplina specifica per essi prevista.
Diverso è il caso della partecipazione al Consiglio provinciale che avviene per elezione e che presuppone una candidatura da parte degli interessati (art. 1, commi 69 e 70 della legge 56/2014). Per i sindaci eletti, anche quelli dei comuni con popolazione al di sotto dei 15mila abitanti, si applica in questi casi anche la trasparenza dell’art. 14, co. 1, lett. f). All’interno della delibera si enumerano i casi particolari concernenti i Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, Commissari straordinari e circoscrizioni di decentramento comunale.

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Modificato: 30 Giugno 2017