10 Marzo 2017

Entro il 28 maggio 2017 deve essere effettuata la stampa e la conservazione sostitutiva dei registri IVA e l’archiviazione delle fatture elettroniche. Com’è noto, i soggetti economici nel rispetto di norme civili e fiscali, sono obbligati alla tenuta e alla conservazione di determinati libri e registri che, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione del relativo periodo d’imposta devono essere o stampati in formato cartaceo o conservati elettronicamente su supporti informatici. Dal momento che la scadenza della dichiarazione IVA 2017, riferita al 2016, è stata il 28 febbraio 2017, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade il 28 maggio 2017 il termine per la stampa dei registri IVA e la conservazione elettronica delle fatture elettroniche. Date diverse invece per i libri contabili obbligatori, in quanto il decreto milleproroghe 2017 ha previsto la proroga della scadenza dell’invio delle dichiarazioni dei redditi di 15 giorni, con l’eccezione delle micro-imprese. Pertanto la stampa del libro giornale, dei mastrini, del libro dei beni ammortizzabili, degli inventari ecc deve avvenire entro il 15 gennaio 2018. Ai fini fiscali, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici attraverso una ricerca per cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, o altro dato stabilito dalla specifica disciplina. Il processo di conservazione dei documenti informatici si intende perfezionato quando è apposta una data che sia “opponibile ai terzi”, cioè in alcun modo contestabile, come la marca temporale. In generale, a livello normativo la stampa dei libri e dei registri tenuti con sistemi meccanografici è disciplinata agli articoli 2215, 2216, 2219 del Codice Civile. Tali documenti, devono essere stampati entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta

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Modificato: 10 Marzo 2017