27 Gennaio 2017

In relazione alla bozza di decreto attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), gli Autori evidenziano, tra l’altro, come, a fronte della scomparsa dell’obbligo di istituzione del registro antiriciclaggio cartaceo o informatico (attualmente previsto dagli artt. 36 e 38), risulti potenziato l’obbligo di conservazione secondo modalità che non sembrano di agevole applicazione e rischiano di vanificare del tutto i vantaggi connessi all’eliminazione del registro. In particolare, si evidenzia che:

  • il “nuovo” obbligo di conservazione ha ad oggetto tutti i documenti, i dati e le informazioni utili per le indagini su riciclaggio e finanziamento del terrorismo effettuate dalla UIF o da altra autorità competente, mentre l’attuale formulazione delimita il perimetro applicativo dell’obbligo ai documenti riguardanti adeguata verifica e operazioni compiute dai clienti;
  • i soggetti obbligati devono conservare copia, in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile, dei documenti acquisiti per l’adeguata verifica della clientela e l’originale, ovvero copia avente efficacia probatoria secondo le norme vigenti, delle scritture e delle registrazioni inerenti le operazioni;
  • i documenti conservati devono rendere possibile quanto meno la ricostruzione univoca dei seguenti elementi: data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico; dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; data, importo e causale dell’operazione; mezzi di pagamento utilizzati.

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Modificato: 27 Gennaio 2017