3 Marzo 2017

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione alla Cassa, sia periodicamente –  e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale – che l’esercizio della professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 139/2005, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente. Lo ha chiarito, con la sentenza n. 2612/2017, la Corte di Cassazione a sezioni unite.

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Modificato: 26 Ottobre 2023