31 Marzo 2017

La recente sentenza n. 7 dell’11 gennaio 2017 della Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 2012), nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa effettuate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori Commercialisti nel caso di specie, debbano essere versate annualmente al bilancio dello Stato al fine di ridurre il debito pubblico. La sentenza, pur espressamente rivolta ai Commercialisti, consacra un principio applicabile a tutte le Casse previdenziali.

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Modificato: 31 Marzo 2017