19 Gennaio 2017

Con il comunicato stampa 16.1.2017, il CNDCEC ha affermato che l’applicazione delle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili nazionali può determinare il ricorso all’art. 2364 co. 2 c.c., per le spa, e all’art. 2478-bis co. 1 c.c., per le srl, ai fini dell’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in presenza di espressa previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società. Le situazioni andranno verificate caso per caso e, qualora le modifiche ai criteri di valutazione (es. costo ammortizzato, derivati, ecc.) e al bilancio (es. schemi e obbligatorietà del Rendiconto finanziario, ecc.) siano diffuse e significative, non è “improprio” il rinvio ai maggiori termini per l’approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso bilancio.

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Modificato: 19 Gennaio 2017