23 Febbraio 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017 è apparso l’avviso dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia di adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c. Il testo del provvedimento ministeriale è stato resto disponibile solamente via internet, sullo stesso PVP e sul sito del Ministero.Per effetto di tale pubblicazione, le vendite telematiche, a partire dal 19 febbraio 2018, non sono più facoltative, bensì obbligatore.Infatti, l’art. 569, comma 4, c.p.c., così come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. e), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (conv. con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119), dispone che il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. L’effettiva entrata in vigore della norma era condizionata all’accertamento della piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche (art. 4, comma 5, d.l. n. 59/2016). Tale accertamento è stato effettuato dal Ministero con decreto pubblicato in G.U. il 10 gennaio 2017. Mancava quindi un ultimo tassello: l’art. 23, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (conv. con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), prevedeva difatti che le disposizioni in tema di pubblicazione obbligatoria degli avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche divenissero applicabili decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche di cui all’art. 161-quater disp. att. c.p.c. Con la pubblicazione delle specifiche tecniche, pertanto, si determina l’avveramento dell’ultima delle condizioni sospensive previste dalla legge per la piena operatività del PVP e delle vendite telematiche. Per i professionisti delegati e gli operatori addetti alla pubblicità via internet delle vendite giudiziarie le specifiche tecniche assumono particolare importanza anche perché contengono le istruzioni circa le modalità di caricamento dei dati della vendita sul PVP. In particolare, il par. 1.5.1 delle specifiche tecniche chiarisce che l’unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è “quello che ha ricevuto il relativo incarico nell’ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell’ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato”. L’uso della nozione di “soggetto legittimato”, certamente più ampia di quella di “professionista delegato”, nonché la possibilità che tale soggetto venga individuato con provvedimento del giudice dell’esecuzione, apre la strada alla soluzione che degli adempimenti di caricamento dei dati della vendita sul PVP possano essere incaricate le società commerciali che curano la pubblicità sui siti internet privati.

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Modificato: 23 Febbraio 2018