13 Settembre 2018

A seguire si riporta il parere della Fondazione ADR Commercialisti, conforme all’interpretazione del Ministero della Giustizia, in merito all’obbligo di formazione biennale per i professionisti, gestori della crisi.
Il 27 gennaio di quest’anno si è concluso il periodo transitorio previsto dall’articolo 19 del Decreto Ministeriale 202/2014 che dispone: «Per i tre anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all’art. 4, comma 2, sono esentati dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge». Questa norma consente di derogare, oltre al generale sistema per l’iscrizione come gestori presso gli Organismi di Composizione delle Crisi (OCC), anche agli obblighi previsti dalla normativa in tema di formazione biennale dei gestori della crisi.
• In caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dal 29/01/2018 al 29/01/2020;
• In caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro (data del P.D.G. del singolo gestore).

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Modificato: 13 Settembre 2018