8 Giugno 2018

Mediante il messaggio datato 29 maggio 2018, n. 2161 l’INPS contribuisce a fornire, relativamente alla gestione dei dipendenti pubblici, una serie di chiarimenti in merito agli obblighi contributivi e alla valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria. Come si legge nel paragrafo introduttivo alla circolare “la disciplina della sospensione cautelare e la misura del trattamento erogato si rinvengono, per gli impiegati pubblici, in fonti normative generali (tra le quali, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; legge 7 febbraio 1990, n. 19; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; legge 27 marzo 2001, n. 97), in disposizioni speciali per alcune categorie di lavoratori, come per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare – di seguito personale militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), nonché in disposizioni dei CCNL per il personale contrattualizzato”.

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Modificato: 8 Giugno 2018