2 Marzo 2018

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione dell’istanza AEO (Operatore economico autorizzato), e le relative note esplicative, che gli operatori economici interessati dovranno utilizzare dal prossimo 5 marzo. La novità più importante riguarda il “nuovo” campo obbligatorio denominato “Dimensione del richiedente” (campo “22”); in detto campo, l’operatore dovrà indicare a quale categoria appartiene tra micro, piccola, media e grande impresa o se si tratta di persona fisica. La definizione di micro, piccola e media impresa è fornita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, secondo cui la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, nella categoria delle “PMI” si definisce “piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e “microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Altra novità riguarda la necessaria indicazione nell’istanza del “ruolo del richiedente nella catena logistica internazionale” (campo “12”). A tal fine, l’operatore dovrà indicare se opera come: fabbricante, importatore, esportatore, spedizioniere doganale, vettore, spedizioniere, depositario, operatore di container, addetto a operazioni di stivaggio, servizio di navigazione di linea o “altro” (utilizzando il codice “999”). Laddove l’operatore svolga più “ruoli”, dovrà indicare tutti i codici pertinenti. Rispetto alla precedente versione, la nuova istanza richiede anche l’indicazione, oltre che della “Persona di contatto per l’istanza” (campo già presente nel vecchio modello), anche della “Persona responsabile delle questioni doganali” (campo “8”), ove andrà indicato il nome completo, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico o di posta elettronica certificata della persona designata, appunto, come responsabile delle questioni doganali (figura necessaria all’interno dell’azienda, come previsto dal nuovo Codice doganale). Al “nuovo” campo “16” l’operatore potrà poi dare il proprio assenso allo scambio delle informazioni relative all’autorizzazione AEO, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi definiti nell’ambito di accordi/intese internazionali con i paesi terzi relativi al mutuo riconoscimento dello “status” di operatore economico autorizzato e alle misure relative la sicurezza. In caso di risposta positiva, il richiedente dovrà fornire informazioni sull’indirizzo e sull’email traslitterata della società. Informazioni già richieste nel “questionario di autovalutazione” Infine, nel “nuovo” campo “21”, l’operatore potrà dare il proprio consenso alla pubblicazione della propria autorizzazione nell’elenco dei possessori dell’autorizzazione sul sito web “TAXUD”, che contiene il database degli AEO ad oggi rilasciati. In tal caso, andranno indicate le seguenti informazioni: titolare dell’autorizzazione; tipo di autorizzazione; data di rilascio; Stato membro che ha preso la decisione di rilascio ed Ufficio delle dogane competente. A ben vedere le “nuove” informazioni che la nuova istanza AEO richiede, erano (e sono) già richieste nel “questionario di autovalutazione” che l’operatore interessato doveva (e deve) obbligatoriamente presentare insieme all’istanza stessa

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Modificato: 2 Marzo 2018