1 Giugno 2017

In esito all’entrata in vigore del DLgs. attuativo della direttiva 2015/849/UE, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24.5.2017, tutti i sindaci non revisori, a prescindere dal tipo di società in cui esplicano il proprio incarico, saranno tenuti al rispetto integrale della disciplina antiriciclaggio (ovvero agli obblighi di adeguata verifica, conservazione e SOS, che sembrerebbero affiancarsi a quello di comunicazione delle violazioni dei limiti all’utilizzo del contante di cui al nuovo art. 51). Nell’ambito dei soggetti “destinatari” degli obblighi antiriciclaggio, peraltro, il nuovo art. 46 del DLgs. 231/2007 continua a prevedere che i componenti del Collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione sono tenuti a vigilare sull’osservanza delle norme di cui al DLgs. 231/2007 ed a rispettare i correlati e specifici obblighi di comunicazione, “sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplicazione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da soggetti obbligati” (così si esprime la Relazione illustrativa del nuovo DLgs.). In assenza di specifiche indicazioni transitorie in materia, si ritiene che tali nuovi obblighi dovranno essere adempiuti a far tempo dagli incarichi sindacali assunti successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

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Modificato: 1 Giugno 2017