1 Settembre 2017

Con il P.O. n. 143/2017,  il CNDCEC si è espresso sull’incompatibilità dell’attività di vendita “porta a porta” con l’attività di commercialista. Tale attività di vendita costituisce, infatti, a tutti gli effetti una attività commerciale e, in quanto tale, incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 139/2005. L’attività di vendita a domicilio è a tutti gli effetti un’attività commerciale Il quesito sull’attività è stato posto dall’ODCEC di Vicenza. Tra le caratteristiche che ne delineano la natura commerciale, il CNDCEC cita in primis la definizione data dalla L. 173/2005 come una forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi tramite la raccolta di ordinativi d’acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente. Inoltre, l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta al possesso del tesserino di riconoscimento e può essere svolta solo in presenza di determinati requisiti per lo svolgimento dell’attività commerciale di cui al D.Lgs. 114/1998. Da ultimo, all’incaricato con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’impresa esercente la vendita diretta, mentre a quello senza vincolo di subordinazione si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

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Modificato: 1 Settembre 2017