22 Giugno 2018

Nella FAQ n. 20 sulla Formazione Continua, pubblicata sul Portale del Registro dei Revisori Legali, vengono dati chiarimenti in merito a quanto attestato nella RGS 26/2017 con riferimento allo svolgimento di corsi riguardanti lo stesso principio di revisione. In particolare, il MEF precisa che: “Nella circolare RGS n. 26/2017 si afferma che non è ammessa la maturazione di crediti formativi in relazione a corsi riguardanti materie, temi o argomenti che hanno già costituito oggetto degli altri corsi in anni precedenti. La precisazione intende impedire che un revisore frequenti due o più volte lo stesso identico corso, ciò che non sarebbe evidentemente utile per la maturazione professionale. A titolo di esempio, poi, si fa riferimento a due corsi che riguardano lo stesso principio. È evidente che la circolare intende riferirsi, in tale esempio, a due corsi identici. Se i corsi si riferiscono ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguono ulteriori gradi di approfondimento, oppure sono tenuti da docenti diversi con titoli diversi, detti corsi non sono un identico corso. In tutti questi casi, si presume che il professionista avrebbe l’opportunità di apprendere nozioni, concetti e interpretazioni diverse da quelle apprese o rese disponibili in corsi precedentemente frequentati sulla stessa tematica. Quanto chiarito in relazione all’esempio del principio professionale vale per qualsiasi altro argomento elencato nel programma annuale del Ministero. È compito degli enti accreditati e degli Ordini professionali denominare i singoli corsi in modo da rendere immediatamente chiaro che trattasi di approfondimenti oppure che un corso tiene conto degli aggiornamenti intervenuti nella normativa o nei principi professionali”.
Consulta le FAQ Formazione Continua del Revisore Legale pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

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Modificato: 22 Giugno 2018