23 Giugno 2017

Riveste interesse per i Comuni la deroga al d.l. 78/2010 (convertito)  laddove fissa “le assunzioni del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009” (art. art. 9, c. 28).
Ora, con il d.l. 50/2017 i Comuni possono derogare al limite richiamato e procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, fermo restando le procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica. Sono stabiliti altri due elementi: a) i contratti devono avere, da subito, copertura di cassa e derivare “da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati”; b) le assunzioni devo essere finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali”. Altro elementi di novità è contenuto al c. 4 dell’art. 22 che modifica il d.l. 78/2010 laddove stabilisce nei confronti dei titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni il solo rimborso delle spese sostenute e la corresponsione di eventuali gettoni di presenza in misura non superiore l’importo di 30 euro. Il d.l. 50/2017 esclude dalle disposizioni citate gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali. E’ richiesto che la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Ancora, il d.l. 50/2017 innova la legge 190/2014 laddove stabilisce “il divieto per province e regioni a statuto ordinario di  procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  anche nell’ambito di procedure di mobilità” (art. 1, c. 420). Il divieto di assunzione non trova applicazione per la copertura di posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province e delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali (art. 22, c. 5).

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Modificato: 23 Giugno 2017