15 Dicembre 2017

Il documento di ricerca n. 212 di Assirevi esamina l’obbligo di cooperazione in caso di avvicendamento e propone alcune regole di comportamento. Nel caso di avvicendamento, il revisore uscente deve consentire al revisore entrante “l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente”. È quanto prevede in modo puntuale il comma 5 dell’art. 9-bis del DLgs. n. 39/2010; articolo inserito ex novo dal DLgs. n. 135/2016. La nuova norma, contenuta nel citato art. 9-bis, è entrata in vigore il 5 agosto 2016 e si applica alle società sottoposte a revisione legale il cui esercizio inizia dopo tale data. Lo scambio di informazioni e, in particolare, l’accesso alle carte di lavoro del precedente revisore è un’attività molto importante ai fini delle procedure di revisione che il nuovo revisore dovrà svolgere.

Download Documenti:

Condividi:

Modificato: 26 Ottobre 2023