1 Settembre 2017

Le funzioni inerenti all’amministrazione di una società e quelle connesse alla tenuta della contabilità sono compatibili nel caso in cui entrambe le attività siano svolte nell’interesse della società stessa e in esecuzione di uno specifico incarico professionale. Il CNDCEC, col P.O. n. 175/2017,  risponde alla richiesta di parere dell’ODCEC di Brindisi sulla possibilità che un iscritto svolga contestualmente l’attività di amministratore unico di una srl consortile e quella di consulente incaricato della tenuta delle scritture contabili della stessa società presso il suo studio professionale. Il CNDCEC rileva, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 139/2005 si ritiene compatibile l’assunzione dell’incarico di amministratore unico laddove l’attività di amministrazione, in quanto conseguente all’attribuzione di uno specifico incarico professionale, non sia svolta per soddisfare un interesse commerciale proprio. A tale riguardo il CNDCEC rileva che non è specificato se l’iscritto su cui verte la richiesta di parere sia anche socio della srl. Se ci si trovasse in quest’ultimo caso, si legge nel P.O. n. 175/2017, si dovrebbe accertare l’effettiva assenza, in capo all’iscritto, di un interesse economico prevalente o di una posizione di socio occulto della società attraverso l’intestazione dell’unica quota a un prestanome, a società fiduciarie, al coniuge non legalmente separato, a conviventi risultanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado ovvero società nazionali o estere riferibili all’iscritto. Nel caso di un interesse economico prevalente o di una posizione di socio occulto, l’attività di amministrazione dovrà ritenersi incompatibile. Dunque rileva, per escludersi l’incompatibilità tra le citate funzioni, il fatto che esse siano svolte nell’interesse della società e in esecuzione di uno specifico incarico professionale.

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Modificato: 1 Settembre 2017