17 Marzo 2017

L’articolo 1, comma 547 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, nell’ordinamento tributario interno un regime impositivo di carattere opzionale riservato agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria.Trattasi della nuova Imposta sul reddito d’impresa (c.d. Iri), la quale consiste in una imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires, per la quale potranno optare i soggetti di cui sopra in alternativa al regime impositivo ordinariamente e naturalmente stabilito per essi ex articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. “T.U.I.R.”), incardinato sul principio di trasparenza; principio che, come è noto, sovrintende, seppur non più in modo esclusivo, alla tassazione dei redditi prodotti dalle società di persone e soggetti assimilati.

La disciplina del regime de quo è contenuta nel neo introdotto articolo 55-bis del T.U.I.R., le cui disposizioni normative rappresentano il punto di approdo di una lunga gestazione che ha avuto origine nel 1999, con l’articolo 2, comma 14 delle Legge delega 13 maggio, n. 133 nella quale si incaricava il Governo di introdurre la tassazione separata del reddito d’impresa conseguito dalle imprese individuali e dalle società di persone con applicazione della medesima aliquota prevista per le persone giuridiche e ha continuato a svilupparsi con l’articolo 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. Legge finanziaria per il 2001), che aveva l’obiettivo di attuare la sopracitata legge delega, e con la l’articolo 11 della L. 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. Delega fiscale).

Si ritiene opportuno precisare che i passaggi cruciali dell’excursus storico-normativo appena accennato sono rappresentati oltre che dalla Delega fiscale del 2014 anche dalla Relazione finale della Commissione Biasco. Ebbene, su tale punto, la Delega fiscale ha trovato sostanzialmente (e non formalmente, stante la già intervenuta scadenza del termine per l’implementazione della Delega) attuazione solo con le norme in commento nel presente documento, ovverosia, quelle di cui all’articolo 1, comma 547 della Legge di bilancio 2017, la cui ratio, come si legge nella Relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio 2017, risiede nell’esigenza di uniformare il trattamento delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria con quello delle società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla scelta della forma giuridica attraverso la quale svolgere l’attività di impresa.

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Modificato: 17 Marzo 2017