17 Febbraio 2017

Una questione che ricorre frequentemente in questo periodo, in cui si valuta la possibilità di accedere a regimi di favore, riguarda il transito dal regime ordinario (generalmente in contabilità semplificata) al regime forfettario di cui alla L. 190/2014. Spesso, infatti, soggetti che avrebbero potuto applicare il regime forfetario negli anni passati (2015 e 2016) non l’hanno fatto, per diverse ragioni, e hanno applicato il regime ordinario. Tale situazione si inquadra nell’art. 1 comma 70 della L. 190/2014 che regola, appunto, l’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che possiedono i requisiti per il forfetario. Per tale opzione opera un vincolo triennale. Volendo esemplificare – fatto salvo quanto si preciserà oltre – chi nel 2015 e/o nel 2016 ha applicato il regime ordinario non può revocare dal 2017 l’opzione, ma deve permanere nel regime fino al compimento del triennio. L’applicazione di tale regola non pone particolari problematiche. D’altra parte, le modifiche che hanno interessato nel 2016 il regime agevolato hanno creato una certa confusione. Infatti, limitatamente a tale periodo, l’Agenzia delle Entrate (cir.  8 Aprile 2016 n. 12 $ 6.1, e 4 Aprile 2016 n. 10 $ 3.1.1.)  aveva riconosciuto la possibilità di revocare anticipatamente l’opzione per il regime ordinario esercitata nel 2015 avvalendosi dell’art. 1  del DPR  442/97, norma che consente  la variazione  dell’opzione e della revoca   di un regime  nel caso  di modifica  del relativo sistema  in conseguenza  di nuove disposizioni  normative. Per colore che si sono avvalsi di tale facoltà sono appositamente predisposti righi nel quadro VO della Dichiarazione IVA.

Chiarimento operativo sul 2016 

Ciò non significa che tale chiarimento sia estensibile anche per il periodo in corso in quanto la revoca anticipata era giustificata nel 2016 dal fatto che le rilevanti modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015 avrebbero potuto incidere sulle ragioni per cui, in precedenza, era stata decisa sull’applicazione del regime ordinario. Tale situazione non è replicata per il 2017 posto che l’unica modifica (non a carattere sistematico) che ha subito il regime forfetario attiene alla limitazione all’effettuazione di cessioni all’esportazione (ancora da stabilirsi con l’apposito DM). Sotto un diverso profilo, che però, va osservato che, dal 2017, la Legge 232 del 2016 ha apportato rilevanti modifiche al regime di contabilità semplificata, regime naturalmente applicato dai “Forfettari” che esercitano l’opzione per l’ordinario. Allo stato attuale non è stato ancora indicato se, sempre in virtù della disposizione del DPR 442/97, tale modifiche consentano di revocare anticipatamente tale regime, applicato in via opzionale nel 2016 o nel 2015, in modo tale da poter transitare al regime forfettario dal 1 Gennaio 2017, possedendone i requisiti. Nell’attesa di tale indicazione ufficiale, si ritiene che per quest’anno non vi sia la possibilità di revocare anticipatamente il regime ordinario opzionale.

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Modificato: 17 Febbraio 2017