30 Marzo 2018

Il modello RLI (Registrazione Locazione Immobili) deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per tutti gli adempimenti relativi ai contratti di locazione di immobili e riguardanti registrazioni, opzioni, proroghe, cessioni, risoluzioni. Se si considera che i contratti di locazione esistenti in Italia sono circa 5 milioni e che un modello RLI è formato da tre pagine ben si comprende la gigantesca portata dell’adempimento, sia in termini di energie lavorative, sia di costi nonché, fatto non secondario, in termini di consumo di carta. C’è però la possibilità di ridurre di almeno il 50% l’obbligatorietà della presentazione poiché, in alcuni eventi fra quelli richiamati, il modello risulta non necessario e si rivela come un eccesso burocratico. In caso di proroga della durata, per esempio, il modello è sempre superfluo perché la previsione della proroga è prevista contrattualmente. L’Agenzia delle Entrate, avendo a disposizione una copia del contratto registrato, conosce le clausole contrattuali e quindi, nel silenzio delle parti, anche ai fini fiscali la durata si dovrebbe intendere prorogata fino a contraria comunicazione, senza necessità di altri adempimenti. Se invece la durata non venisse prorogata e il contratto dovesse essere risolto, l’Agenzia delle Entrate ne sarebbe subito a conoscenza stante l’interesse delle parti, specialmente del locatore, di comunicare la risoluzione. Inoltre, per i contratti di locazione commerciali e per quelli abitativi non a cedolare, la proroga è visibile dal versamento dell’imposta di registro annuale per cui, se alla scadenza della durata l’Agenzia riceve il pagamento dell’imposta di registro, ciò è la prova che il contratto è stato prorogato. Anche in questo caso la presentazione del mod. RLI appare non necessaria. Così come non è necessaria quando il locatore versa l’imposta di registro con il codice tributo 1503 relativo alla risoluzione, poiché sul mod. F24 ci sono gli estremi del contratto. Per limitare al massimo l’adempimento, dovrebbe essere adottata la regola secondo cui, una volta registrato il contratto, lo stesso si intende in essere fino a contraria comunicazione delle parti. Facciamo in modo che i cittadini non siano più obbligati a presentare il modello RLI se ciò non è davvero fondamentale. Un altro caso è quello in cui il contribuente ha deciso di optare per la cedolare secca sugli affitti.
Per fortuna grazie al D.L. 193/2016, nel caso di proroga di contratto di locazione con opzione per la cedolare secca sugli affitti è stato chiarito che la mancata conferma non comporta la decadenza della stessa cedolare secca ma solo il pagamento di una sanzione pari ad euro 100 così come confermato anche dalla recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 2017.
L’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. RLI potrebbe rimanere solo nei seguenti casi:
– recesso anticipato del contratto di locazione nei contratti a cedolare secca;
– scadenza del contratto di locazione senza rinnovo;
– revoca dell’opzione per la cedolare secca da parte del locatore.
Un ulteriore caso che potrebbe essere diversamente risolto riguarda la raccomandata contenente la rinuncia all’aumento del canone che il locatore deve inviare al conduttore, in caso di opzione per la cedolare secca, su un contratto già esistente.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 115/E del 2017, sostiene che “la rinuncia all’aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca. Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la rinuncia all’aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso (cfr. circolare del 4 giugno 2012, n. 20/E, par. 9). Nel caso, quindi, di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.”.
Pare di capire, e vorremmo essere smentiti, che qualora il contratto originario non contenga la rinuncia del locatore all’aumento del canone, la raccomandata per comunicare tale rinuncia debba essere spedita ad ogni proroga del contratto. Se così è, sarebbe opportuno un ripensamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, poiché la rinuncia deve avere validità finché il contratto è in vita.
Tornando al modello RLI, nella seguente tabella riassumiamo i vari casi e le necessità o meno di presentare il mod. RLI a seconda del tipo di contratto e secondo il nostro punto di vista.

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Modificato: 30 Marzo 2018