1 Settembre 2017

Il CNDCEC, infine ha pubblicato anche il P.O. n. 198/2017 in risposta al quesito dell’ODCEC di Piacenza sulla possibilità che un iscritto all’Ordine svolga attività di docente alle scuole superiori come docente non abilitato. In questo caso, spiega il CNDCEC, il riferimento è all’art. 92 comma 6 del DPR 417/1974 che, nel caso di personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato consente l’esercizio delle libere professioni previa autorizzazione del direttore/preside se l’attività professionale non pregiudica l’assolvimento delle attività di docente.

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Modificato: 1 Settembre 2017