13 Aprile 2017
Con la ris. 10.4.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente ai registri e ai documenti rilevanti ai fini IVA, il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Nonostante il dato letterale dell’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014, che rinvia all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, detto termine deve ritenersi valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati. La predetta regola vale anche in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel qual caso i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare vanno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. Risulta, quindi, confermata, per quest’anno così come per i prossimi, la scadenza di fine dicembre per la stampa o la conservazione elettronica dei documenti fiscali, sia IVA che ai fini delle dirette. Pur in assenza di un richiamo espresso nella risoluzione, tale termine andrebbe ulteriormente differito per tener conto della proroga della presentazione dei modelli REDDITI 2017.
Modificato: 13 Aprile 2017