19 Gennaio 2017

Da quest’anno la mancata formazione costerà cara ai commercialisti. – È infatti entrato in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari che adotta contro i refrattari dei crediti, il pugno di ferro. Se fino ad oggi sulla formazione ci si è mossi in ordine sparso e senza vivere l’aggiornamento professionale come un vero e proprio “obbligo”, oggi le cose cambiano. Per chi nel triennio – che parte dal 1° gennaio 2017 – non ha i 90 crediti che è tenuto a conseguire è prevista la sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi; con meno di 30 crediti nel triennio la sospensione può arrivare a due mesi; tra 30 e 60 crediti si può essere sospesi per massimo un mese, con almeno 60 crediti è prevista la censura. Le sanzioni raddoppiano se il comportamento viene reiterato nel triennio successivo. Va detto che le misure sanzionatorie ricalcano quelle previste dalle precedenti «Linee guida ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell’obbligo formativo». Ma prima si trattava, appunto, di linee guida “derogabili”, ora la derogabilità non è più ammessa. A portare avanti in questi anni la stesura del Codice delle sanzioni è stato Giorgio Luchetta, consigliere nazionale delegato alla materia, rieletto ieri tra i consiglieri della lista di Massimo Miani. «Il Codice delle sanzioni – spiega Luchetta – nasce per armonizzare su tutto il territorio la disciplina sanzionatoria; e abbiamo deciso di essere giusti, ma severi – aggiunge – perché la categoria vuole essere di esempio alla società civile». Il Codice è composto da 29 articoli e diviso in due titoli: il primo titolo, sulle «Disposizioni disciplinari» è costituito da 10 articoli ed è dedicato alla struttura delle sanzioni mentre il secondo titolo, di 19 articoli, individua i minimi e i massimi delle sanzioni che i consigli di disciplina territoriali saranno tenuti ad applicare – secondo la logica di “armonizzazione” che sta alla base del Codice – in relazione ai singoli illeciti disciplinari. Le sanzioni disciplinari sono tre: la censura; la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni; la radiazione dall’Albo. In presenza si violazioni particolarmente lievi si prevede il «richiamo verbalizzato» , che non è ancora una sanzione, ma ha valore di aggravante nel caso il comportamento venga ripetuto. «Tramite le sanzioni – spiega Luchetta – dobbiamo garantire ai nostri colleghi l’equità della giustizia domestica e dobbiamo essere capaci di applicarla con competenza e senza disparità di trattamento». Il nuovo Codice dovrà essere applicato dai Consigli di disciplina; per chi ne fa parte è prevista una preparazione ad hoc. «Inizialmente la formazione doveva partire a dicembre – ricorda Luchetta – ma il   periodo elettorale (a novembre sono stati rinnovati gli Ordini e ieri c’è stato il voto per il nuovo Consiglio nazionale, ndr) ha ritardato i tempi. Appena il nuovo Consiglio sarà operativo si potrà avviare la formazione e-learning, che riconoscerà dei crediti formativi, dove i docenti saranno avvocati, giudici e anche psicologi». Una formazione che servirà non solo a svolgere al meglio il proprio lavoro ma anche a tutela del proprio operato. La mancata o non corretta applicazione del Codice delle sanzioni da parte dei membri della Commissione di disciplina, infatti, sarà a sua volta giudicata. I comportamenti sanzionati riguardano la violazione dei doveri di formazione, di integrità, di obiettività, di competenza. Punita anche la mancanza dell’assicurazione, o la tenuta di comportamenti scorretti verso i clienti, i colleghi, gli enti istituzionali di categoria, i dipendenti, i collaboratori e i tirocinanti. In nessun caso viene prevista come prima sanzione la radiazione dall’Albo, che sarà comminata in presenza di aggravanti, come la continuità o la pluralità dei comportamenti scorretti.

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Modificato: 19 Gennaio 2017