17 Marzo 2017

Va pagato il prezzo del “silenzio”. Se non si comunica la proroga, non viene meno l’opzione per il regime sostitutivo esercitata in sede di registrazione del contratto, ma è dovuta una pena pecuniaria di 100 euro. È “1511” il codice tributo per pagare – attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” – la sanzione dovuta in caso di mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione immobiliare soggetto a cedolare secca. Ad annunciarlo, la risoluzione 30/E del 10 marzo 2017. “La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”. È questa la disposizione normativa (articolo 7-quater, comma 24, del Dl 193/2016 – collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) da cui origina l’istituzione del codice tributo in esame.

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Modificato: 17 Marzo 2017