19 Gennaio 2017

Gli Enti locali che non hanno sostenuto spesa per le assunzioni flessibili né nel 2009 né nel triennio 2007/2009 possono fissare un tetto di spesa per il ricorso a questi istituti sulla base delle proprie esigenze di funzionamento essenziali. Nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili entrano gli oneri sostenuti dall’ente per le integrazioni salariali ai lavoratori socialmente utili e quelli per il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2014 per la parte in cui si determinano costi aggiuntivi per il complesso delle PA. Non entrano in tale tetto invece gli oneri per le convenzioni ed i comandi, in quanto effettuati nell’ambito del normale orario di lavoro, né quelli per i dirigenti e responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, cioè ai sensi del comma 1.Sono queste le indicazioni dettate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti o dal legislatore in materia di assunzioni flessibili. In tal modo, si è determinato un quadro di riferimento interpretativo che possiamo considerare sufficientemente chiaro ed equilibrato tra le opposte esigenze di contenere la spesa del personale evitando nel contempo forme di aggiramento dei vincoli dettati dal legislatore alle assunzioni a tempo indeterminato e per evitare la formazione di nuovo lavoro precario nelle PA e quelle di garantire margini di flessibilità che consentano risposte rapide ed efficaci ad esigenze di carattere straordinario o limitato nel tempo. Comunque, abbiamo un quadro di riferimento che possiamo definire come sufficientemente chiaro.

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Modificato: 26 Ottobre 2023