16 Febbraio 2018

Il MEF e il CNDCEC hanno siglato il protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali.In particolare, nel documento vengono definite le modalità operative attraverso le quali:
• il Consiglio Nazionale procederà all’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell’equipollenza;
• gli Ordini, per il tramite del Consiglio Nazionale, trasmetteranno annualmente al MEF i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei propri iscritti.
Nella Nota informativa n. 15/2018 il CNDCEC sottolinea come le disposizioni del protocollo d’intesa devono essere lette alla luce del nuovo regolamento FPC, pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2018. Pertanto, come già evidenziato nella Nota informativa n. 14/2018:
• eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi per i commercialisti non possono essere fatti valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti nel Registro dei revisori legali;
• lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’art. 16 del nuovo regolamento FPC non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali.
Gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo dei revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo d’intesa. In tali documenti, a fronte dei codici delle materie contenute nel programma MEF (suddivise tra caratterizzanti, Gruppo A, e non caratterizzanti, Gruppi B e C) vengono riportati i corrispondenti codici delle materie incluse nella FCP dei commercialisti.
Eventi validi anche per la revisione con specifici codici
Nella Nota si evidenzia, inoltre, che gli Ordini nei prossimi mesi riceveranno tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF, ai sensi dell’art. 5 comma 11 del DLgs. 39/2010, dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti per l’anno 2017 (che consiste nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti).A tal proposito, viene ricordato come la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28, del 19 ottobre 2017, abbia previsto il differimento al 31 dicembre 2018del termine ultimo per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2017 dei revisori legali e che tale circostanza consenta agli Ordini e al Consiglio Nazionale di non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018, previsto dall’art. 3 comma 1 del protocollo d’intesa, per la trasmissione dei relativi crediti acquisiti dai singoli professionisti.Pertanto, come confermato anche dalla comunicazione pubblicata recentemente sul portale istituzionale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), i crediti maturati saranno registrati dal Ministero nell’area personale di ogni iscritto soltanto a seguito della comunicazione degli Ordini e del Consiglio nazionale e degli altri enti formatori. In tale contesto, conclude la Nota del CNDCEC, ai fini della registrazione dei crediti formativi acquisiti, gli iscritti nell’Albo non dovranno effettuare alcuna comunicazione al MEF.

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Modificato: 16 Febbraio 2018